Sez. 3, Sentenza n. 1759 del 06/06/1972 (Rv. 358709 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - AMBITO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - AMBITO.*
Nella nozione di errore di fatto, previsto quale motivo di revocazione dall'art 395 n 4 cod proc civ, va compreso non soltanto l'errore relativo ad un elemento facente parte del sostrato materiale della fattispecie di diritto sostanziale oggetto della controversia, ma altresi, per identita di ratio, quello relativo ad un elemento del sostrato materiale della fattispecie formale attinente al processo. (nella specie, l'errore consistente nell'attribuire al consulente tecnico d'ufficio le conclusioni del consulente tecnico di parte). (V 2516'69 mass n 342075).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)