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Sez. 2, Sentenza n. 1390 del 05/03/1982 (Rv. 419235 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419235-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*

Nella nozione di errore di fatto, previsto quale motivo di revocazione dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., va compreso non soltanto l'errore relativo ad un elemento facente parte del sostrato materiale della fattispecie di diritto sostanziale oggetto della controversia, ma altresì, per identità di ratio, l'errore riguardante un elemento del sostrato materiale della fattispecie formale attinente al processo, e quindi anche quello che cada sul dettato letterale della domanda, univoco ed assolutamente incontestato (nella specie: errore consistente nel ritenere riferita al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio la richiesta di rimborso avanzata dalla parte per "il compenso pagato al consulente di parte"). (V 4805/81, mass n 415509; (V 104/81, mass n 410495; (V 1759/72, mass n 358709).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)