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Sez. 2, Sentenza n. 2516 del 08/07/1969 (Rv. 342075 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342075-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*

L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, cod.proc.civ., e soltanto quello dovuto alla falsa percezione di una circostanza decisiva in contrasto con quanto risulta manifestamente dagli Atti e, cioe, l'errore che ha indotto il giudice di appello ad affermare o a supporre l'esistenza di un fatto che gli Atti e i documenti di causa escludono in modo incontestabile, ovvero l'inesistenza di un fatto che dagli Atti o dai documenti stessi risulti positivamente accertato, e non quello consistente in un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali, che, risolvendosi in un errore di giudizio, e denunziabile soltanto in Cassazione nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, cod.proc.civ.. (Conf. 2119-68, massima n.334281 1961-68, massima n.332654).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)