Sez. 6, Sentenza n. 5308 del 10/01/1977 Ud. (dep. 27/04/1977) Rv. 135690 - 01
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE - ART 97 DELLE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DI DUE SUPPLENTI ESTRANEI A QUESTO - COME VA INTESO.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE - ART 97 DELLE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DI DUE SUPPLENTI ESTRANEI A QUESTO - COME VA INTESO.*
L'art 97 delle Disposizioni sull'ordinamento giudiziario, che stabilisce che negli organi giudiziari collegiali costituiti in Sezioni i magistrati che compongono ciascuna Sezione sono sostituiti, in caso di Mancanza od impedimento, con magistrati di altra Sezione; vietando in ciascuna Sezione l'intervento di piu di un supplente estraneo al collegio, intende riferirsi alla non appartenenza di piu di un supplente all'organo giudiziario collegiale nel suo insieme (tribunale, Corte di appello eccetera) che rappresenta appunto un organo collegiale di giustizia, a prescindere dalle diverse Sezioni in cui puo essere costituita.Non e pertanto, in contrasto con tale norma, l'intervento alla udienza di piu di un supplente estraneo alla Sezione, ma facente parte dell'ufficio giudiziario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)