Sez. 3, Sentenza n. 8029 del 03/10/1994 (Rv. 487982 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA | Istanza relativa - Necessità - Omessa concessione del termine - Difesa dell'affittuario incompatibile con l'esistenza di un rapporto di affitto - Sufficienza della motivazione.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA
Posto che con riguardo ad un rapporto di affitto di un fondo rustico l'assegnazione del termine per il pagamento dei canoni scaduti previsto dall'art. 46, comma sesto, legge n. 203 del 1982, postula un'istanza dell'affittuario moroso, è correttamente motivata la sentenza di merito che ometta di concedere il termine ritenendo che la difesa dell'affittuario convenuto, proponendo eccezione riconvenzionale, abbia impostato ogni sua difesa sull'esistenza di un rapporto enfiteutico, incompatibile con la posizione di affittuario "facultato" ad ottenere il termine di grazia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 957, Cod. Civ. art. 1628, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)