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Sez. 1, Sentenza n. 5283 del 06/12/1977 (Rv. 388946 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - SENTENZA EMESSA DA TRIBUNALE STRANIERO NON CONTENENTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI INTERESSI PATRIMONIALI DI FIGLI MINORI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DI DELIBAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PM PRESSO IL GIUDICE CHE HA EMESSO TALE SENTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388946-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - SENTENZA EMESSA DA TRIBUNALE STRANIERO NON CONTENENTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI INTERESSI PATRIMONIALI DI FIGLI MINORI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DI DELIBAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PM PRESSO IL GIUDICE CHE HA EMESSO TALE SENTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il ricorso per Cassazione, avverso sentenza che provveda sulla domanda di delibazione di una pronuncia straniera di divorzio, non contenente Disposizioni riguardanti gli interessi patrimoniali di figli minori o legalmente incapaci, non deve essere notificato al pubblico ministero, presso il giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Infatti, l'art 5 terzo comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, ove concede al pubblico ministero di impugnare le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio solo in ordine ai predetti interessi patrimoniali, deve intendersi nel senso dell'esclusione del potere d'impugnazione tanto avverso le sentenze di divorzio, quanto avverso le sentenze di delibazione di pronunce straniere di divorzio, che non tocchino quegli interessi. (V 1312/76, mass n 379996; (V 903/76, mass n 379555).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)