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Sez. 1, Sentenza n. 1312 del 14/04/1976 (Rv. 379996 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL PM - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379996-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL PM - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'art 5 comma terzo della legge 1 dicembre 1970 n 898, il quale concede al pubblico ministero di impugnare le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio soltanto in ordine agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci, va inteso nel senso dell'esclusione del potere di impugnazione del pubblico ministero contro tutte le pronunce di divorzio, ivi comprese quelle che dichiarano l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere. (Conf 1155/75, mass n 374591).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)