Sez. 2, Sentenza n. 5574 del 13/01/1983 Ud. (dep. 11/06/1983) Rv. 159489 - 01
ARMI - IN GENERE - DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELLE ARMI - REATI - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - APPLICAZIONE - DISCREZIONALITÀ - CRITERIO QUANTITATIVO O QUALITATIVO DELLE ARMI - INSUFFICIENZA.*
ARMI - IN GENERE - DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELLE ARMI - REATI - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - APPLICAZIONE - DISCREZIONALITÀ - CRITERIO QUANTITATIVO O QUALITATIVO DELLE ARMI - INSUFFICIENZA.*
In tema di controllo delle armi, per l'applicabilità della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, prevista dallo art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, i criteri obbiettivi costituiti dalla "quantità" e "qualità" delle armi, munizioni ed esplosivi, se sono necessari per l'applicazione dell'attenuante, non ne rendono, però, obbligatoria la concessione. Questa, infatti, è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale, quindi, pure in presenza del fondamento obbiettivo suindicato, non ha l'Obbligo di ridurre la pena, ma, valutate le peculiari circostanze del caso particolare secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., può concedere o negare l'attenuante, con il solo limite di giustificare adeguatamente la decisione. (Conf mass n 150600; (Conf mass n 151827).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)