Sez. L, Sentenza n. 7572 del 22/12/1983 (Rv. 432168 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE - DOLO COMMISSIVO E DOLO OMISSIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RETICENZA, SILENZIO E MENDACIO - RILEVANZA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE - DOLO COMMISSIVO E DOLO OMISSIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RETICENZA, SILENZIO E MENDACIO - RILEVANZA - LIMITI.*
Il dolo come causa di annullamento del contratto può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata, direttamente i o per mezzo di terzi (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui fatti o circostanze decisive, come nella reticenza (dolo omissivo): tuttavia, la reticenza o il silenzio, al pari del mendacio, non bastano da sole a costituire il dolo se non in rapporto alle circostanze che, se note, avrebbero fatto desistere l'altra parte dal concludere il contratto, e in rapporto, altresì, alle qualità e condizioni soggettive dell'altro contraente e al complesso del contegno che determina l'errore di questo. (Conf 4754/78, mass n 394448; (Conf 1817/77, mass n 385554; (Conf 1308/72, mass n 357836).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)