Sez. L, Sentenza n. 1960 del 10/03/1990 (Rv. 465819 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE SENZA RETRIBUZIONE - SOPRAVVENUTA GRAVIDANZA DELLA LAVORATRICE - RIPRISTINO DEL RAPPORTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE SENZA RETRIBUZIONE - SOPRAVVENUTA GRAVIDANZA DELLA LAVORATRICE - RIPRISTINO DEL RAPPORTO.*
In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, ancorché concordata tra le parti, la sopravvenuta gravidanza della lavoratrice priva di giustificazione la sospensione stessa ed il datore di lavoro è tenuto al ripristino del rapporto e della retribuzione, salvo che non risulti del tutto sospesa l'attività produttiva dell'azienda o del reparto autonomo cui sia addetta la lavoratrice medesima. (V 757/89, mass n 461791; (V 5647/85, mass n 442839; (V 1897/82, mass n 419740).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)