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Sez. L, Sentenza n. 5647 del 16/11/1985 (Rv. 442839 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA AZIENDA - INCLUSIONE DELLA IPOTESI DELLA CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ SOLO DI UN RAMO AZIENDALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SOSPENSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'ATTIVITÀ E MERO PERICOLO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ STESSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442839-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA AZIENDA - INCLUSIONE DELLA IPOTESI DELLA CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ SOLO DI UN RAMO AZIENDALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SOSPENSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'ATTIVITÀ E MERO PERICOLO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ STESSA - IRRILEVANZA.*

L'art. 2, terzo comma, lett. B) della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela della lavoratrice madre - norma che consente, come eccezione alla regola generale del divieto del licenziamento della lavoratrice che versi nella situazione di cui al precedente primo comma, al datore di lavoro di recedere dal rapporto nel caso in cui venga a cessare l'attività dell'azienda cui la lavoratrice è addetta - può essere interpretato estensivamente nel senso di ricomprendere anche l'ipotesi della cessazione dell'attività solo di un ramo aziendale, anziché dell'intera azienda, ma non già dell'ipotesi di semplice sospensione o trasformazione della attività medesima ovvero di mero pericolo di cessazione della stessa: sempre che nella suddetta ipotesi il datore di lavoro fornisca la prova dell'impossibilità di ogni altra utile collocazione della lavoratrice in altri rami dell'azienda diversi da quello la cui attività sia cessata. (V 7384/83, mass n 431976; (V 6806/82, mass n 424437; (V 1897/82, mass n 419740).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)