diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 404 del 21/02/1970 (Rv. 345364 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - FUNZIONE DELLA CONSULENZA - ACCERTAMENTI DI FATTO DI CARATTERE TECNICO - LEGITTIMITA - ACCERTAMENTO DI FATTI CHE LA PARTE HA L'ONERE DI PROVARE - ESCLUSIONE - POTERE DEL GIUDICE DI CONTROLLARE GLI ACCERTAMENTI PERITALI CON ALTRI MEZZI PROBATORI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345364-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - FUNZIONE DELLA CONSULENZA - ACCERTAMENTI DI FATTO DI CARATTERE TECNICO - LEGITTIMITA - ACCERTAMENTO DI FATTI CHE LA PARTE HA L'ONERE DI PROVARE - ESCLUSIONE - POTERE DEL GIUDICE DI CONTROLLARE GLI ACCERTAMENTI PERITALI CON ALTRI MEZZI PROBATORI - SUSSISTENZA.*

Funzione essenziale della consulenza tecnica e quella di fornire al giudice delle valutazioni in quei campi dello scibile in cui egli ritenga necessario integrare le sue cognizioni e, pur potendo il consulente compiere degli accertamenti di fatto di carattere tecnico che servano di base alla valutazione che gli e affidata, cio tuttavia non significa che egli possa volgere la sua attivita alla dimostrazione di fatti che la parte ha l'Onere di provare ne comunque escludere il potere del giudice di controllare l'attendibilita di tali accertamenti attraverso altri mezzi di prova. (V 3454-68, massima n 336585 3432-68, massima n 336534 1700-68, massima n 333541 908-68, massima n 332248).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)