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Sez. 1 - , Sentenza n. 35497 del 22/09/2020 Cc. (dep. 11/12/2020) Rv. 280202 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza - Sospensione dell’esecuzione della pena - Condizione ostativa di cui all’art. 90, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 - Commissione di un reato nel periodo compreso tra l’inizio del programma terapeutico e la pronuncia sulla sospensione - Concetto - Individuazione.
Stato
decisa il 2020-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280202-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di sospensione dell'esecuzione della pena inflitta per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza, il concetto di commissione del reato nel periodo compreso tra l'inizio del programma terapeutico e la pronuncia sulla sospensione, che, a termini dell'art. 90, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, osta alla concedibilità del beneficio ed all'ammissibilità della relativa domanda, è ancorato alla data di consumazione del reato con riferimento al predetto periodo, ma l'effetto ostativo previsto dalla citata disposizione è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 1, Cost., con conseguente esclusione della valutabilità delle mere risultanze del certificato dei carichi pendenti.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90 com. 2, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)