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Sez. 1, Sentenza n. 6807 del 21/03/2007 (Rv. 596099 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Ricorso incidentale adesivo - Proposizione nei termini ordinari - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596099-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

Il ricorso incidentale, sostanzialmente adesivo al ricorso principale, proposto a tutela di un interesse della parte che sia da ritenere sorto non già per effetto dell'impugnazione altrui, non diretta contro di essa, ma in conseguenza della emanazione della sentenza, non si sottrae all'onere dell'osservanza dei termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per tale tipo di ricorso, non trovano applicazione i termini previsti dall'art. 334 cod. proc. civ. per l'impugnazione incidentale tardiva (nella specie si è dichiarata l'inammissibilità del ricorso, oltre il termine annuale, proposto dall'assuntore dei lavori dichiarato dal giudice di merito esclusivo obbligato al pagamento delle indennità espropriative, incidentale ad impugnazione principale promossa dall'espropriato diretta al riconoscimento della responsabilità solidale del Comune espropriante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)