Sez. L, Sentenza n. 10367 del 28/05/2004 (Rv. 573277 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Ricorso incidentale adesivo - Proposizione nei termini ordinari - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI
Il ricorso incidentale che, pur non essendo espressamente denominato adesivo, sia volto ad ottenere la cassazione della sentenza per le medesime ragioni già fatte valere con il ricorso principale, essendo proposto a tutela di un interesse della parte che sorge non per effetto dell'impugnazione altrui, ma in conseguenza della emanazione della sentenza, non si sottrae all'onere dell'osservanza dei termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per tale tipo di ricorso, non trovano applicazione i termini previsti dall'art. 334 cod. proc. civ. per l'impugnazione incidentale tardiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)