Sez. L - , Sentenza n. 28453 del 07/11/2018 (Rv. 651701 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento ritorsivo e licenziamento discriminatorio - Distinzione - Conseguenze sul piano degli oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore e del datore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
L'allegazione del carattere ritorsivo del licenziamento impugnato comporta a carico del lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso, sempre che il datore di lavoro abbia almeno apparentemente fornito la prova dell'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966. La prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, Direttive Commissione CEE 27/11/2000 num. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)