Sez. L, Sentenza n. 10721 del 05/06/2004 (Rv. 573407 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Criterio della interpretazione complessiva delle clausole - Rilevanza particolare - Sussistenza - Fattispecie relativa al c.c.n.l. 1998/1999 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato in tema di computabilità del cosidetto elemento distinto della retribuzione ai fini della determinazione dell'assegno personale pensionabile.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, assume una rilevanza particolare il criterio della interpretazione complessiva delle clausole, di cui all'art. 1363 cod. civ. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., interpretando il c.c.n.l. 1998/1999 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato ha ritenuto la computabilità del cosiddetto elemento distinto della retribuzione, previsto dall'accordo nazionale 8 novembre 1995, nell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 di tale c.c.n.l., sul presupposto che l'assegno fosse rapportato alla retribuzione base indicata dall'art. 73 dello stesso contratto, che comprendeva fra gli elementi costitutivi anche il suddetto elemento distinto della retribuzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)