Sez. U, Ordinanza n. 10980 del 09/06/2004 (Rv. 573497 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA | Fornitura di farmaci ad azienda inserita nel servizio sanitario nazionale - Controversia per il pagamento del corrispettivo - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 (come riformulato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), la controversia avente ad oggetto il pagamento di prodotti farmaceutici, da parte di azienda inserita nel servizio sanitario nazionale, in favore del fornitore; infatti, ai sensi del primo comma e del secondo comma, lett. e), dell'art. 33 cit., la giurisdizione esclusiva concerne le controversie "in materia di servizi pubblici" e, in particolare, quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere "rese" nell'espletamento di pubblici servizi (incluso il servizio sanitario nazionale), e la qualità di esercente il pubblico servizio, postulando attività direttamente rivolte al soddisfacimento di bisogni generali della collettività, spetta all'azienda sanitaria, non già al produttore o distributore di prodotti farmaceutici, onde la causa non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 33 cit. e ricade, dunque, nei comuni canoni sul riparto della giurisdizione, dato che non pone in discussione l'"an" o il "quomodo" del servizio espletato dall'azienda, ma riguarda soltanto il corrispettivo dalla medesima dovuto per prestazioni ricevute in fase di approvvigionamento delle cose occorrenti allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)