Sez. U, Sentenza n. 14032 del 12/11/2001 (Rv. 550197 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Pubblico servizio - Nozione - Contratto di appalto di fornitura di beni ad una pubblica amministrazione da parte di un soggetto privato - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la nozione di pubblico servizio, come prestazione resa alla generalità da parte di un soggetto, anche privato, postula che il soggetto sia inserito nel sistema dei pubblici poteri o sia a questo collegato, e che la prestazione sia sottoposta ad un regime giuridico derogatorio del diritto comune; ne consegue che esula da tale nozione la fornitura di beni ad una pubblica amministrazione da parte di un soggetto privato, in esecuzione di un contratto di appalto stipulato con la stessa P.A., sicché la controversia che ne deriva è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la società capogruppo di un'associazione temporanea di imprese aveva impugnato dinanzi al TAR i decreti con i quali il Ministero dell'interno aveva negato la richiesta concessione di una proroga dei termini di consegna del vestiario per la polizia di Stato, oggetto di un contratto di appalto di fornitura; ed aveva poi promosso regolamento preventivo a fronte del diniego di giurisdizione pronunciato dal Consiglio di Stato in sede di appello contro la domanda di sospensiva; la S.C., nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo che ricorresse una controversia in materia di pubblici servizi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)