Sez. 2, Sentenza n. 3570 del 09/12/1971 (Rv. 355262 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTIMONI - CONFRONTO DEI TESTIMONI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - REVOCA DEL CONFRONTO GIA DISPOSTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTIMONI - CONFRONTO DEI TESTIMONI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - REVOCA DEL CONFRONTO GIA DISPOSTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'art 254 cod proc civ attribuisce al giudice, per cio che concerne il confronto tra testimoni, una mera facolta discrezionale, la quale, per sua stessa natura, importa sia il potere di disporre il confronto sia quello di recedere dalla esecuzione del confronto gia disposto con ordinanza revocabile, quando sopravvengano motivi di qualsiasi genere, tra i quali e da comprendere la opportunita di non ritardare ulteriormente la decisione della causa, motivi che sono suscettibili di apprezzamento e di controllo da parte dei giudici di merito, ma non di Sindacato di legittimita. (V 1112'56; 977'54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 254
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)