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Sez. 2, Sentenza n. 3816 del 12/06/1981 (Rv. 414450 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONFRONTO - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - REVOCA DEL CONFRONTO - AMMISSIBILITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414450-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONFRONTO - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - REVOCA DEL CONFRONTO - AMMISSIBILITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art 254 cod proc civ attribuisce al giudice istruttore, riguardo al confronto tra testi, una mera facolta discrezionale, la quale, per sua stessa natura, importa sia il potere di disporre il confronto, sia quello di recedere dalla anteriore disposizione per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere, ivi compresa l'eventuale opportunita di non ritardare ulteriormente la decisione della causa, motivi tutti suscettibili di controllo ed apprezzamento da parte del collegio e dei giudici del merito in genere, sia di primo grado che di appello, ma non di Sindacato in Sede di Cassazione. (V 3573/78, mass n 393072; (V 3044/78, mass n 392489; (Conf 3570/71, mass n 355262).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 254, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)