Sez. 2, Ordinanza n. 26457 del 22/06/2005 Cc. (dep. 18/07/2005) Rv. 231959 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - decreto - IN GENERE | Impugnazione - Controllo di legittimità - Limiti - Indicazione.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - decreto - IN GENERE
In materia di sequestro probatorio la verifica, da parte del Tribunale del riesame e della Cassazione, delle condizioni di legittimità del decreto che lo ha disposto non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito, concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato oggetto dell'investigazione, ma deve limitarsi al controllo, nei limiti del devolutum, della compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, con valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità del fatto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)