diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4351 del 09/04/1993 (Rv. 481795 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - In genere | Impugnazione - Proposizione - Sospensione del termine annuale prevista durante il periodo feriale - Utilizzazione - Conseguenze - Atto di impugnazione - Notificazione - Luogo - Notifica alla parte personalmente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481795-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - In genere

In tema di impugnazione, per lo stretto collegamento tra la norma dell'art. 327 cod. proc. civ. e quella dell'art. 330 dello stesso codice, qualora la parte si avvalga, per la proposizione dell'impugnazione, della sospensione del termine annuale prevista durante il periodo feriale dalla legge n. 742 del 1969, l'atto di impugnazione deve essere notificato in un uno dei luoghi indicati dal primo comma dell'art. 330 citato e non già personalmente alla parte, come previsto nel caso di notificazione dell'impugnazione dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, nella ricorrenza della situazione disciplinata dall'ultimo comma dello stesso art. 327 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)