Sez. 1, Sentenza n. 7278 del 28/06/1995 (Rv. 493143 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Proposizione della impugnazione - Sospensione del termine annuale prevista durante il periodo feriale dalla legge n. 742 del 1969 - Utilizzazione - Atto di impugnazione - Notificazione - Luogo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Qualora la parte si avvalga, per la proposizione dell'impugnazione, della sospensione del termine annuale prevista durante il periodo feriale dalla legge 7 ottobre 1969 n.742, l'atto di impugnazione deve essere notificato - per lo stretto collegamento tra gli artt. 327 e 330 cod. proc. civ. - in uno dei luoghi indicati dal primo comma dell'art. 330 e non già personalmente alla parte, come previsto nel caso di notificazione della impugnazione dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, nella ricorrenza della diversa situazione disciplinata dall'ultimo coma dello stesso art. 327 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)