Sez. 2, Sentenza n. 6409 del 12/12/1980 (Rv. 410165 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - SOSPENSIONE NECESSARIA EX ART 295 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - SOSPENSIONE NECESSARIA EX ART 295 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
Il disposto del secondo comma dell'art 337 cod proc civ - per il quale, quando l'autorita di una sentenza e invocata in un diverso processo, questo puo essere sospeso se tale sentenza e impugnata-non prevede un'ipotesi di sospensione necessaria ex art 295 cod proc civ, ma solo la facolta discrezionale (non censurabile in Sede di legittimita) del giudice di un determinato processo di sospenderlo quando in esso venga invocata l'autorita di una sentenza, di poi impugnata, emessa in un diverso processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)