Sez. 1, Sentenza n. 15285 del 29/11/2000 (Rv. 543328 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda nuova per modifica della "causa petendi" - Caratteri - Modifica dell'oggetto sostanziale dell'azione e dei termini della controversia - Sussistenza - Specificazione di un profilo del "thema decidendum" già introdotto - Insussistenza - Fattispecie in tema di elettorato passivo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino la modificazione dell'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia; non integra invece una domanda nuova la sola specificazione di un profilo del "thema decidendum" già introdotto. (Nella specie, in una controversia nella quale si contestava l'eleggibilità del Sindaco perché dirigente responsabile di un servizio dell'azienda sanitaria locale compresa nel territorio del Comune, nell'atto di appello era stato dedotto dai cittadini elettori che le funzioni apicali di direzione dovessero essere riconosciute in relazione anche ai compiti attribuiti al Sindaco con riferimento alle aziende sanitarie locali; la S.C., in applicazione dell'esposto principio, ha escluso trattarsi di domanda nuova, versandosi in un'ipotesi di semplice specificazione del "thema decidendum", in chiave di critica di una affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, che aveva negato l'ipotizzabilità di collegamenti delle aziende sanitarie con le strutture politiche locali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)