Sez. L, Sentenza n. 1826 del 26/01/2009 (Rv. 606874 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Accordi collettivi nazionali ex art. 48 legge n. 833 del 1978 - Decreto presidenziale conclusivo del complesso procedimento di produzione normativa - Atto di valore regolamentare - Censurabilità in cassazione per violazione di legge - Ammissibilità - Accordi integrativi regionali in materia sanitaria - Censurabilità in cassazione per violazione di legge - Inammissibilità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Gli accordi collettivi nazionali per l'uniforme trattamento economico e normativo, nell'intero territorio nazionale, del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) tra il Governo, le Regioni, l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria, essendo approvati nella forma del decreto presidenziale, costituiscono atti di valore regolamentare. Ne consegue che essi sono censurabili in Cassazione per violazione di legge, diversamente dagli Accordi integrativi Regionali in materia sanitaria, non sussistendo in relazione a questi ultimi, i presupposti normativi che consentano l'esame diretto da parte della Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)