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Sez. L, Sentenza n. 9721 del 10/05/2005 (Rv. 581280 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Accordi collettivi nazionali ex art. 48 legge n. 833 del 1978 - Fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto - Configurabilità - Esclusione - Decreto presidenziale conclusivo del complesso procedimento di produzione normativa - Atto di normazione secondaria - Interpretazione del giudice del merito - Censurabilità in cassazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Esame esegetico diretto da parte della Corte di cassazione ex art. 12 disp. prel. cod. civ. - Ammissibilità - Applicabilità dei criteri di ermeneutica contrattuale - Esclusione - Fattispecie relativa al compenso aggiuntivo per i medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 22 luglio 1996, n. 484.
Stato
decisa il 2005-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581280-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Gli accordi collettivi nazionali per l'uniforme trattamento economico e normativo, nell'intero territorio nazionale, del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto convenzionale considerato, siccome di per sè inidonei ad inserirsi nell'ordinamento con propria forza cogente, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con l'intervento del solo potere pubblico avente la forma del decreto presidenziale ed il contenuto di un atto di normazione secondaria. Ne consegue che, in relazione a tali atti, non trovano applicazione i criteri d'ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., che l'interpretazione data dal giudice del merito agli anzidetti accordi può essere denunciata in sede di legittimità a norma dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e che la Corte regolatrice può sottoporre a diretto esame esegetico le relative norme in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al cod. civ. per l'interpretazione delle leggi. (Nella specie, la Corte, nell'interpretare l'art. 58, comma quarto del d.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, concernente il compenso aggiuntivo per i medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ha ritenuto che, alla stregua del rinvio ai criteri di cui all'art. 17, comma primo, lett. d) del d.P.R. n. 41 del 1991 che, a sua volta, rinvia, per l'individuazione dei criteri di determinazione delle quote mensili di caro - vita, alla legge n.38 del 1986 e all'art. 16 del d.P.R. n. 13 del 1986, il sistema d'adeguamento retributivo al costo della vita avesse cadenza semestrale e che l'incidenza delle variazioni in aumento dei suddetti importi avesse efficacia a partire dal semestre successivo a quello in cui la variazione si è verificata).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 22/07/1996 num. 484 art. 58 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)