Sez. 5, Sentenza n. 1481 del 16/03/2000 Cc. (dep. 08/06/2000) Rv. 216499 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITÀ DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO | Estensibilità della disciplina ex art. 669 cod. proc. pen. alle misure di prevenzione - Condizioni - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITÀ DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO
È consentita l'estensione alle misure di prevenzione della disciplina dettata per le sentenze ed i decreti penali di condanna dall'art. 669 cod. proc. pen. (che prevede la esecuzione della pronunzia più favorevole); ciò peraltro a condizione che si tratti di provvedimenti aventi identica natura ed efficacia e, dunque, relativi alla medesima misura o a misure omogenee. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso ricorresse il presupposto dell'omogeneità tra un decreto che aveva disposto la confisca ed altro decreto che aveva riconosciuto la inefficacia del sequestro di quanto poi confiscato, osservando che diverso era l'oggetto del decidere, rappresentato, nel primo caso, da una misura definitiva di contenuto ablativo, e, nel secondo, da una misura cautelare, interinale e provvisoria; nulla rilevando, per altro, la mera coincidenza tra i beni colpiti, in modo differente, dai due distinti provvedimenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 669 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)