Sez. 1, Sentenza n. 26031 del 05/07/2005 Cc. (dep. 14/07/2005) Rv. 231932 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - pluralità di sentenze per il medesimo fatto | Estensibilità della disciplina ex art. 669 cod. proc. pen. alle decisioni del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - pluralità di sentenze per il medesimo fatto
In tema di esecuzione, il contrasto tra provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione nei confronti di medesimo condannato e inconciliabili tra loro è risolto in applicazione della norma diretta a disciplinare il contrasto tra sentenze irrevocabili pronunciate a seguito di giudizio di cognizione (art. 669 cod.proc.pen.), in quanto il principio di prevalenza del provvedimento più favorevole è estensibile in "bonam partem" anche ad altre e diverse procedure per le quali non sia espressamente previsto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)