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Sez. 1, Sentenza n. 4723 del 03/12/2010 Cc. (dep. 09/02/2011) Rv. 249555 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Subordinazione alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività - Natura afflittiva - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249555-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, partecipa della natura afflittiva propria delle sanzioni e, pertanto, può essere sì destinata in favore di ente diverso dalla P.A., ed eventualmente anche in favore di una "onlus" o di altra organizzazione di volontariato, ma pur sempre nel quadro di una delega o concessione di esercizio da parte della pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)