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Sez. 1, Sentenza n. 7195 del 19/01/2021 Cc. (dep. 24/02/2021) Rv. 280556 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Subordinazione alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività - Parziale inadempimento della prestazione - Revoca del beneficio - Determinazione della pena residua - Criteri.
Stato
decisa il 2021-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280556-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena, pur non rivestendo natura di sanzione penale, ha contenuto afflittivo e, pertanto, nel caso di revoca del beneficio per il parziale inadempimento della prestazione occorre tener conto, nella determinazione della pena da scontare, delle prestazioni adempiute e delle restrizioni subite dal condannato, con un giudizio analogo a quello svolto per l'affidamento in prova al servizio sociale o la liberazione condizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 177 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)