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Sez. U, Sentenza n. 8241 del 23/07/1993 (Rv. 483281 - 01)

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - In genere | Comportamento del magistrato - Censurabilità con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni - Ammissibilità - Condizioni - Violazione del principio dell'indipendenza della Magistratura - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483281-01

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - In genere

Il comportamento del magistrato può essere censurabile disciplinarmente anche con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni, e quindi nell'attività interpretativa ed applicativa di norme di diritto, quando riveli scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sul prestigio del magistrato stesso e dell'Ordine Giudiziario, restando escluso che la censurabilità, in tali limiti, dell'attività del magistrato sia configurabile come violazione del principio dell'indipendenza della Magistratura.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 101, Costituzione art. 107, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)