Sez. U, Sentenza n. 8241 del 23/07/1993 (Rv. 483281 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - In genere | Comportamento del magistrato - Censurabilità con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni - Ammissibilità - Condizioni - Violazione del principio dell'indipendenza della Magistratura - Configurabilità - Esclusione.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - In genere
Il comportamento del magistrato può essere censurabile disciplinarmente anche con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni, e quindi nell'attività interpretativa ed applicativa di norme di diritto, quando riveli scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sul prestigio del magistrato stesso e dell'Ordine Giudiziario, restando escluso che la censurabilità, in tali limiti, dell'attività del magistrato sia configurabile come violazione del principio dell'indipendenza della Magistratura.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 101, Costituzione art. 107, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)