diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 7226 del 07/08/1996 (Rv. 499010 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Comportamento del magistrato - Censurabilità con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni - Ammissibilità - Condizioni - Violazione del principio dell'indipendenza della magistratura - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499010-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Il comportamento del magistrato può essere censurabile disciplinarmente anche con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni e, quindi, nell'attività interpretativa ed applicativa delle norme di diritto, quando riveli scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sul prestigio del magistrato stesso e dell'Ordine giudiziario, restando escluso che la censurabilità dell'attività del magistrato, in tali limiti, sia configurabile come violazione del principio dell'indipendenza della magistratura (nella specie, enunciando il principio di diritto di cui alla massima, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione della Sezione disciplinare che aveva inflitto la sanzione dell'ammonimento ad un magistrato che, nella sua funzione di pretore, chiamato ad emettere un provvedimento d'urgenza, non aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, bensì aveva emesso un provvedimento debordante dalle corrette regole di giudizio e di equivoca valenza, che, a fini cautelari, affrontava il merito della questione posta, per poi risolversi in una formale ed apparente declaratoria di non luogo a provvedere, a fronte della ritenuta sussistenza di "fumus boni juris" e di "periculum in mora" delle ragioni della parte ricorrente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 101, Costituzione art. 107, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)