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Sez. 2, Sentenza n. 9677 del 24/09/1997 Ud. (dep. 28/10/1997) Rv. 209006 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI | Sentenza di non luogo a procedere - Impugnazione - Poteri del giudice di secondo grado - Indicazione - Condanna dell'imputato - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209006-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI

Poiché il d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, che regola il procedimento a carico di imputati minorenni, all'art. 1 contiene un rinvio alle norme del codice di procedura penale per quanto non diversamente regolato, in assenza di specifica previsione si applica anche nel procedimento a carico di minori l'art. 428, sesto comma, cod. proc. pen., il quale dispone che in caso di impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere del giudice dell'udienza preliminare, la Corte d'appello, ove non intenda confermare la sentenza impugnata e non emetta una sentenza di non luogo a provvedere con formula meno favorevole, non può pronunciare condanna ma è tenuta a pronunciare decreto che dispone il giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 428 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 1 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)