Sez. L, Sentenza n. 2836 del 26/04/1983 (Rv. 427750 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - SOGGETTI - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - INDENNIZZABILITÀ DI UN INFORTUNIO - PRESUPPOSTI - INFORTUNIO PATITO DA UN BRACCIANTE NEL CORSO DI UNA PRESTAZIONE LAVORATIVA AUTONOMA OCCASIONALMENTE SVOLTA NELL'AZIENDA DEL CONIUGE - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - SOGGETTI - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - INDENNIZZABILITÀ DI UN INFORTUNIO - PRESUPPOSTI - INFORTUNIO PATITO DA UN BRACCIANTE NEL CORSO DI UNA PRESTAZIONE LAVORATIVA AUTONOMA OCCASIONALMENTE SVOLTA NELL'AZIENDA DEL CONIUGE - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'indennizzabilità di un infortunio sul lavoro presuppone la coesistenza di due requisiti: uno, soggettivo, consistente nella appartenenza dell'infortunato ad una delle categorie di lavoratori previste dalla legge; l'altro, oggettivo, consistente nella cosiddetta occasione di lavoro, e, cioè, nella circostanza che l'evento dannoso si sia verificato durante lo svolgimento della attività rischiosa cui la legge appresta la tutela assicurativa. Pertanto, l'infortunio patito da chi riveste la qualità di bracciante nel corso di una prestazione lavorativa autonoma occasionalmente svolta nell'azienda agricola di proprietà del coniuge non è indennizzabile né ai sensi della lett. B) dell'art. 205 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, difettando il requisito del carattere abituale dell'attività, né, in relazione alla mera qualità soggettiva (di bracciante) dell'infortunato, ai sensi della lett. A) dello stesso articolo, non essendosi l'infortunio verificato nello svolgimento della corrispondente attività lavorativa (subordinata) oggetto della tutela assicurativa. (Conf 4385/81, mass n 415086).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)