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Sez. L, Sentenza n. 703 del 28/01/1984 (Rv. 432957 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - TUTELA ASSICURATIVA - REQUISITI - CONTROVERSIA IN ORDINE ALLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE DEL SOGGETTO INFORTUNATOSI DURANTE LA COLTIVAZIONE DI UN PROPRIO FONDO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432957-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - TUTELA ASSICURATIVA - REQUISITI - CONTROVERSIA IN ORDINE ALLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE DEL SOGGETTO INFORTUNATOSI DURANTE LA COLTIVAZIONE DI UN PROPRIO FONDO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*

Ai fini della tutela contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, non è sufficiente la natura agricola dell'attività lavorativa nello svolgimento della quale si è verificato l'infortunio, ma occorre anche un requisito soggettivo, costituito dall'appartenenza dell'infortunato ad una delle categorie indicate dalla legge. La sussistenza di tale secondo requisito, allorché sia in discussione la qualità di imprenditore del soggetto infortunatosi durante la coltivazione di un proprio fondo, ben può essere negata dal giudice del merito in base alla considerazione di elementi (nella specie, esigua ampiezza del fondo), tali da far escludere la configurabilità della coltivazione come Esercizio professionale di un'attività economica organizzata ai fini della produzione di beni. (V 2836/83, mass n 427750; (V 1668/83, mass n 426517; (V 4385/81, mass n 415086).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2083, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)