Sez. L, Sentenza n. 291 del 15/01/1988 (Rv. 456850 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - SOCI DI UNA SOCIETÀ SVOLGENTI UN'ATTIVITÀ NELL'IMPRESA SOCIALE - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - COESISTENZA DELLA QUALITÀ DI SOCIO E DI LAVORATORE SUBORDINATO NELLO STESSO SOGGETTO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - SOCI DI UNA SOCIETÀ SVOLGENTI UN'ATTIVITÀ NELL'IMPRESA SOCIALE - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - COESISTENZA DELLA QUALITÀ DI SOCIO E DI LAVORATORE SUBORDINATO NELLO STESSO SOGGETTO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
L'Obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le prestazioni lavorative di soci di una società nell'impresa sociale, pur prescindendo dall'esistenza, o meno, di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con l'impresa, esige tuttavia la sussistenza di un rapporto di dipendenza funzionale, nel senso che l'attività manuale o di sovrintendenza del lavoro altrui da parte del socio sia svolta con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità, anche se discontinuamente, e non già con interventi occasionali ed eccezionali, tenendo conto che la coesistenza nello stesso soggetto della qualità di socio e di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, di cui lo stesso fa parte, deve escludersi allorché l'attività svolta dal socio in favore della società si traduce principalmente in prestazioni rivolte a consentire alla società il conseguimento dei suoi fini istituzionali. (V 1077/87, mass n 450634; (V 856/87, mass n 450540).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)