Sez. 2, Sentenza n. 2333 del 18/12/1995 Ud. (dep. 02/03/1996) Rv. 204030 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Elemento oggettivo (materiale) - Artifici e raggiri | Truffa contrattuale - Silenzio del contraente su elementi decisivi - Configurabilità - Fattispecie in tema di preliminare di vendita.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Elemento oggettivo (materiale) - Artifici e raggiri
In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere costituisce elemento ai fini della configurabilità del reato di truffa, trattandosi di un raggiro idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato; pertanto, posto che chi acquista un immobile ne presume, in mancanza di indicazioni contrarie derivanti da circostanze di fatto o da precisazioni dell'altro contraente, che esso sia conforme alla normativa urbanistico-edilizia e sanitaria, consegue che il silenzio serbato su tali elementi è astrattamente idoneo a indurre in errore i soggetti passivi. (Fattispecie in tema di contratto preliminare di vendita immobiliare in relazione al quale il venditore aveva taciuto circa la mancanza del requisito dell'altezza minima prevista dalla legge e la conseguente impossibilità di ottenere la certificazione di abitabilità del bene compromesso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)