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Sez. 3, Sentenza n. 10762 del 10/07/1998 Ud. (dep. 16/10/1998) Rv. 211990 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Carenza di interesse sopraggiunta alla proposizione del ricorso - Condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211990-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

In caso di interesse all'impugnazione venuto meno in epoca successiva alla proposizione del ricorso alla declaratoria di inammissibilità a norma dell' art. 591, comma primo, cod.proc.pen., non segue la condanna alle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non essendo configurabile alcuna ipotesi di soccombenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)