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Sez. U, Ordinanza n. 20 del 09/10/1996 Cc. (dep. 06/12/1996) Rv. 206168 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Carenza di interesse sopraggiunta alla proposizione del ricorso - Condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206168-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)