Sez. L, Sentenza n. 3765 del 19/02/2007 (Rv. 595800 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE | Procedimento di verificazione dello stato passivo - Natura giurisdizionale e decisoria - Sussistenza - Conseguenze con riferimento al giudizio di opposizione - Onere della prova - Criteri ordinari - Anche in caso di prova del fatto negativo - Configurabilità - Modalità della prova - Fattispecie in materia previdenziale.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE
Nel sistema della legge fallimentare il procedimento di verificazione dello stato passivo ha natura giurisdizionale e decisoria ed è strutturato sullo schema del processo di cognizione, sia pure con gli adattamenti imposti dal carattere sommario della cognizione e dalla attribuzione al giudice delegato di poteri inquisitori, e di detto procedimento l'eventuale giudizio di opposizione costituisce lo sviluppo in sede contenziosa per l'accertamento dell'esistenza e dell'efficacia, nei confronti del fallimento, del credito di cui si chiede l'ammissione. Ne consegue che vi trova applicazione il principio generale sull'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., che non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, con la precisazione che, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.(Nella specie, la S.C., in controversia relativa alla pretesa dell'Inps di conseguire contributi previdenziali e assistenziali, ha cassato la sentenza di merito che aveva posto a carico dell'ente previdenziale l'onere di provare l'insussistenza del diritto allo sgravio fatto valere dal fallimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)