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Sez. L, Sentenza n. 19618 del 22/12/2003 (Rv. 569131 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Motivazione - Rilevanza - Esclusione - Erroneita o mancanza della motivazione in diritto - Conseguenza.
Stato
decisa il 2003-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569131-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

Il difetto di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti, non anche l'interpretazione di norme giuridiche; quest'ultima, infatti, può essere apprezzata sotto il profilo dell'error in iudicando" e può portare o alla Cassazione della sentenza, se la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ha dato luogo ad un dispositivo contrario alla legge, ovvero alla integrazione o correzione, a norma dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., quando il dispositivo sia comunque conforme al diritto pur se manchi o sia erronea la motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)