Sez. 3, Sentenza n. 7050 del 28/07/1997 (Rv. 506310 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Omessa indicazione delle ragioni di decisione difforme dalle precedenti - Insussistenza- Decisione giuridicamente corretta, ma priva di motivazione o con motivazione erronea - Cassazione della sentenza - Esclusione - Decisione erronea giuridicamente - Motivazione di tale decisione - Irrilevanza - Cassazione - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
Premesso che non è configurabile il vizio di violazione di legge se il giudice non spiega perché la sua decisione si discosta dai precedenti giurisprudenziali, se essa è giuridicamente corretta, non è soggetta a cassazione, pur se manca o è erronea la motivazione, seguita per qualificare i fatti ed individuare la norma applicabile (secondo comma dell' art. 384 cod. proc. civ.); invece, se la decisione finale, confrontata con la norma applicabile ai fatti accertati, è erronea (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), va cassata, indipendentemente dalle ragioni giustificatrici di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)