Sez. 5, Sentenza n. 8781 del 30/04/2015 (Rv. 635335 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Iscrizione al catasto - Presupposto sufficiente del tributo - Iscrivibilità - Presupposto necessario - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
L'iscrizione di un'unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'imposta comunale sugli immobili (ICI), ma non è anche presupposto necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato "fabbricato" in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (non essendo nemmeno essenziale a tali fini il rilascio del certificato di abitabilità) ovvero da quando lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso l'assoggettabilità ad ICI di un immobile oggetto di frazionamento sul presupposto che l'imposta si riferiva all'anno antecedente al frazionamento, in cui l'immobile, benché avesse i requisiti per l'iscrivibilità, non era stato materialmente accatastato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)