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Sez. 5, Sentenza n. 15177 del 23/06/2010 (Rv. 613895 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Fabbricato di nuova costruzione - Decorrenza del tributo - Criterio alternativo della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione - Rilevanza in presenza di accatastamento dell'immobile - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613895-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini dell'assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione,, il criterio alternativo, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta. (Fattispecie in cui è stata confermata la decisione di merito che aveva individuato il "dies a quo" della soggezione all'imposta nella data di presentazione della domanda di accatastamento, pur in presenza di certificati residenza di epoca anteriore, non essendo stato documentato l'iter seguito per il loro rilascio risultando quindi gli stessi inidonei a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)