Sez. 5, Sentenza n. 10735 del 08/05/2013 (Rv. 626501 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Presupposto - Fabbricato - Nozione in relazione all'area - Valore della base imponibile - Trasferimento dall'area all'intera costruzione - Fabbricato di nuova costruzione - Criterio di individuazione - Fattispecie relativa a sopraelevazione su lastrico solare.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), poiché la nozione di fabbricato, di cui all'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, rispetto all'area su cui esso insiste, è unitaria, nel senso che, una volta che l'area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell'imposta si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione realizzata, per l'applicazione dell'imposta sul "fabbricato di nuova costruzione" la norma individua due soli criteri alternativi: la data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione, senza alcun riferimento alla divisione del fabbricato in piani o porzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva invece ritenuto legittima l'imposta in relazione all'ampliamento ed alla sopraelevazione di un appartamento, in corso di esecuzione sul lastrico solare del fabbricato, considerando detto lastrico area fabbricabile ai sensi dell'art. 5, sesto comma, del menzionato decreto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)