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Sez. 1, Sentenza n. 5281 del 11/10/1979 (Rv. 401874 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO, PER MANCATA RIASSUNZIONE IN TERMINI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401874-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO, PER MANCATA RIASSUNZIONE IN TERMINI - CONDIZIONI.*

L'Estinzione del processo interrotto, per la mancata riassunzione nel termine prescritto dall'art 305 cod proc civ, la quale, pur restando dichiarabile solo su eccezione della parte interessata formulata prima di ogni altra deduzione difensiva, si verifica di pieno diritto, consegue alla omessa presentazione dell'istanza di fissazione di una nuova udienza di comparizione, entro sei mesi dall'interruzione, ovvero, in ipotesi di istanza tempestiva, al mancato rispetto del termine, non prorogabile se non prima della sua scadenza, che il giudice abbia fissato, con il decreto di fissazione della nuova udienza, per la notificazione del ricorso e del decreto stesso alla controparte. In tale ultima ipotesi, l'Estinzione non trova ostacolo nell'omessa comunicazione al ricorrente dell'indicato decreto, a cura della cancelleria, tenuto conto che, in difetto di espressa previsione di detta comunicazione, deve farsi carico alla parte istante di rendersi diligente per conoscere tempestivamente il provvedimento emanato, e che un siffatto Onere manifestamente non si pone in contrasto con il precetto dell'art 24 della Costituzione, sull'inviolabilita del diritto di difesa, vertendosi in tema di richiesta rivolta al giudice fuori dell'udienza, dalla parte alla cui iniziativa e rimesso l'impulso processuale. (V 391/77, mass n 383938).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)