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Sez. 5, Sentenza n. 20443 del 06/10/2011 (Rv. 619626 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Rimanenza - Beni a servizio dell'impresa - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619626-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE

In tema di IVA, le rimanenze costituiscono - salvo diversa volontà negoziale delle parti ed ove non considerate isolatamente rispetto alla loro destinazione funzionale - beni a servizio dell'impresa e, dunque, appartenenti a tutti gli effetti al compenso aziendale, con la conseguenza che, in caso di affitto dell'azienda, esse permangono in capo al concedente, il quale cede all'affittuario soltanto il diritto personale di utilizzo del bene produttivo (azienda), dovendo, quindi, escludersi la ravvisabilità di un autonomo atto di cessione delle rimanenze assoggettabile ad IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2561, Cod. Civ. art. 2562

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)