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Sez. 1, Sentenza n. 1032 del 14/02/2000 Cc. (dep. 02/03/2000) Rv. 215375 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Avvenuto sequestro di patrimonio immobiliare, comprensivo anche di quote di società di capitali - Procedura di omologazione delle deliberazioni societarie ritualmente assunte - Compatibilità con il procedimento di prevenzione - Sussistenza - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215375-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

È compatibile con il procedimento di prevenzione, nel quale sia stato sequestrato l'intero patrimonio immobiliare del proposto, comprensivo anche di quote di società di capitali, la procedura di omologazione giudiziaria delle deliberazioni societarie adottate dall'amministratore sotto la direzione e con l'autorizzazione del giudice delegato. E invero, poiché la società continua a svolgere attività d'impresa ad oggetto lecito e la custodia e l'amministrazione dei beni in sequestro sono strumentali alla restituzione in favore di chi vi abbia diritto (Stato, in caso di confisca, ovvero indiziato, in caso di revoca del sequestro), l'effettività della tutela propria della prevenzione reale deve coniugarsi con la salvaguardia dei diritti soggettivi coinvolti. Ne consegue che, se i profili di custodia e di amministrazione dell'impresa e dei beni sequestrati restano riservati alla competenza funzionale ed esclusiva degli organi della prevenzione, rientra nella competenza del giudice civile il provvedimento di omologazione, limitato a quelle deliberazioni assembleari di società di capitali che necessitano, per l'ampiezza e la portata degli interessi coinvolti di creditori sociali o di terzi in rapporti commerciali con la società, di adeguata garanzia e informazione circa l'effettività del capitale di rischio e il saldo ancoraggio della struttura e dell'organizzazione societaria alla disciplina del mercato. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza, in ordine alla quale la S.C., pur non escludendo, in astratto, la configurabilità di un "caso analogo" a norma dell'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen., ha escluso la configurabilità, in concreto, del conflitto, per la decisiva considerazione che, a seguito del rifiuto di omologazione espresso dal tribunale civile, il giudice delegato nel procedimento di prevenzione aveva provveduto a sanare i profili di nullità delle deliberazioni societarie da esso rilevati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2411, Cod. Civ. art. 2436, Cod. Civ. art. 2246, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2248, Cod. Civ. art. 2249, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 sexies CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 septies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)